Rateizzazione

Se hai ricevuto una cartella di pagamento e vuoi rateizzare il tuo debito, puoi farlo in modo semplice e veloce. Scopri come.
La rateizzazione viene concessa dall’Agente della riscossione, ai sensi dell’art.19 del DPR 602/73, ai soggetti che ne fanno richiesta, in base alla soglia di debito ed alle condizioni economiche dichiarate o documentate. Sono, quindi, previste diverse tipologie di rateizzazione. Vediamole nel dettaglio.
Per importi fino a 60 mila euro, puoi ottenere la rateizzazione:
- direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata*;
- compilando il modello R1 da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.
Sarà necessario dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione. In questo caso, accedi al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.
Grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019.
Rateizza debiti fino a 60 mila euro
*Il servizio non è al momento disponibile per i contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli ambiti provinciali della regione Sicilia.
Per importi superiori a 60 mila euro puoi richiedere la rateizzazione presentando una domanda, tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, e allegando i documenti che attestino la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
Se la richiesta è accolta, accedi al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.
Grazie alle novità introdotte dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (dilazione del pagamento ai sensi dell’art. 19 DPR 602/1973) anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme in scadenza nel 2019.
Se la tua azienda non è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, puoi ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante. Puoi presentare la domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, allegando la documentazione richiesta ai fini della concessione del piano straordinario.
È necessario possedere i requisiti indicati dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica.
Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
La proroga, richiedibile una sola volta, può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni) o straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).
Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata allegando alcuni documenti che attestino il peggioramento delle condizioni di difficoltà economica.
Modulistica debiti fino a 60 mila euro
R1 - Richiesta o Proroga di rateizzazione ordinaria importi fino a 60.000 euro per tutti i soggetti
Modulistica debiti superiori a 60 mila euro
R2 - Richiesta o Proroga di rateizzazione ordinaria importi superiori a 60.000 euro per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato
R3 - Richiesta o Proroga di rateizzazione ordinaria per importi superiori a 60.000 euro per tutte le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria
La rateizzazione decade in caso di:
- inadempienza, mancato pagamento di alcune delle rate del piano di ammortamento (cosiddetta “decadenza per inadempienza”);
- assoggettamento del richiedente ad una procedura concorsuale;
- decesso del richiedente;
- società cancellate dal registro delle imprese.
Al verificarsi delle condizioni di decadenza, l’Agente della riscossione può riprendere le azioni di recupero normativamente consentite.
La “decadenza per inadempienza” si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell’istanza, indipendentemente dalla tipologia dell’istanza stessa (ordinaria o straordinaria). Più precisamente:
- per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive (come previsto dal "Decreto Fiscale");
- per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (come previsto dal "Decreto Ristori");
- per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.
Nel caso di decadenza per inadempienza, è possibile nuovamente accedere all’istituto della rateizzazione sia per gli stessi debiti che per altri debiti, solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute – calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione - della rateizzazione decaduta, fermo restando, nel caso la decadenza si fosse concretizzata prima dell’8 marzo 2020, quanto previsto dalle specifiche disposizioni intervenute nel corso del periodo emergenziale.
Qualora la rateizzazione riguardi gli stessi debiti di una precedente rateizzazione decaduta, il nuovo piano potrà essere concesso per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione.
Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 (come previsto dal “Decreto Ristori”), il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.