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Procedure esecutive

La procedura esecutiva prende avvio con il pignoramento che può avere a oggetto: somme, beni mobili e beni immobili.

L’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione in tutti i casi in cui la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta da più di un anno.

Dalla data di notifica dell’avviso di intimazione il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto. Resta ferma la possibilità di chiedere la rateizzazione delle somme a debito o la sospensione legale della riscossione nei casi e nei termini previsti dalla legge.

Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

Il DL n. 137/2020 (“Decreto Ristori” convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020) recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alla imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha razionalizzato l’istituto della rateizzazione con modifiche all’art. 19, del DPR n. 602 del 1973 stabilendo che dalla presentazione della richiesta, e finché si è in regola con i pagamenti delle rate, non si è considerati inadempienti verso gli enti creditori e l'Agenzia delle entrate-Riscossione non può avviare nuove procedure esecutive.

Inoltre, per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Il DL n. 137/2020 ha anche stabilito nuove misure agevolative, riferite ai territori colpiti dal sisma del Centro Italia per i quali, fino al 31 marzo 2021, le risorse destinate alla ricostruzione delle aree terremotate, all’assistenza alla popolazione e alla ripresa economica non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di azioni esecutive o cautelari, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

Si dà corso alle procedure esecutive e alla vendita all’asta dei beni in caso di debiti per i quali persiste il mancato pagamento e soltanto in presenza delle condizioni stabilite dalla legge.

In particolare il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:

  • è l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • è adibito a uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
  • non è di lusso, (cioè non ha le caratteristiche previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969) e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).

Negli altri casi si può procedere al pignoramento e alla vendita all’asta dell’immobile solo se:

  • l'importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro;
  • il valore degli immobili del debitore è superiore a 120 mila euro;
  • sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato/rateizzato il debito o in mancanza di provvedimenti di sgravio/sospensione.

Il pignoramento immobiliare dell’Agente della riscossione è effettuato mediante la trascrizione nei registri immobiliari di un avviso che viene notificato al debitore entro i successivi cinque giorni.

L’avviso contiene: a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede; b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini; c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno; d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni; e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, con il dettaglio dell’imposta, l’indicazione degli interessi di mora e delle spese di esecuzione già maturate; f) il prezzo base dell'incanto; g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte; h) l’avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario; i) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; l) il termine di versamento del prezzo; m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione e i frutti di essi.

La legge prevede che il contribuente, con il consenso di Agenzia delle entrate-Riscossione, possa vendere personalmente l’immobile pignorato o ipotecato entro i 5 giorni che precedono il primo incanto oppure, nel caso in cui lo stesso non vada a buon fine, entro il giorno precedente al secondo incanto.

In questo caso l’intero corrispettivo sarà versato direttamente all'Agenzia che utilizzerà l’importo per il saldo del debito e restituirà al debitore l’eventuale somma eccedente entro i 10 giorni lavorativi successivi all’incasso.

Il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi.
Con questa procedura si richiede a un terzo di versare direttamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione quanto da lui dovuto al debitore di quest’ultima, che, a sua volta, è creditore del terzo.

Se il pignoramento riguarda stipendi, salario, o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’Agente della riscossione alcuni limiti:

  • fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
  • tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
  • sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.

Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, a esclusione dell’ultimo stipendio o salario che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.